Il fenomeno della compravendita di parlamentari esaminato alla luce dell’art.67 della Costituzione e dell’art.416 ter del Codice penale sul voto di scambio.

di Andrea Atzori


Il 14 dicembre, in parlamento si discuterà della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del governo.  Assistiamo,  in questi giorni, all’intensificarsi delle manovre pseudo-politiche messe in atto dagli uomini di fiducia del premier, al fine di raggiungere, in sede di votazioni, sia alla camera che al senato, quel numero di voti necessari e sufficienti per ottenere la fiducia.  A causa della defezione dei finiani, sappiamo che il governo in carica ha perso la maggioranza necessaria, che è di 316 voti. Si è, pertanto, dato il via ad un’ infinita serie di tentativi diretti a scongiurare questa eventualità, nell’ottica di garantire la continuità di governo della maggioranza politica al potere. Oltre al tentativo di ricucire le trame strappate dell’alleanza tra Fini e Berlusconi, vi è quello di un riavvicinamento con l’UDC di Casini, attraverso il diretto coinvolgimento delle autorità vaticane. Ma, considerata l’incertezza assoluta che regna sovrana riguardo all’esito delle modalità schiettamente politiche di conseguimento dell’obiettivo proposto, non si disdegna di perseguire altre vie, certo meno trasparenti e legittime. Il sistema più efficace rimane, sempre, quello diretto a scardinare le resistenze opposte dai baluardi della coscienza morale che sta dentro ad ogni uomo, attraverso consistenti offerte di benefici economici e riconoscimenti onorifici. La forza persuasiva del danaro e del potere non ha bisogno di dimostrazione. I casi sono conclamati e sono sottoposti, quotidianamente, alla nostra capacità e serietà di valutazione e discernimento.  Si parla, a questo proposito, di calcio-mercato.  Vere e proprie operazioni di ingaggi di parlamentari, che da uno schieramento politico diametralmente opposto, sono traghettati sull’altra sponda del fiume che separa i contendenti, dal luccichio dell’oro, fatto scintillare apposta per indurli a superare e vincere le già, di per se,  misere barriere morali. Pare che l’operazione stia producendo i suoi frutti. E non c’era di che dubitarne, dato il livello medio del bagaglio culturale e della formazione morale  dei nostri parlamentari. Indipendentemente dalla riprovazione morale di simili maneggi diretti ad ottenere consensi, rimane la chiara dimostrazione del proverbio popolare secondo il quale ogni contadino raccoglie quello che ha seminato.
 Di questo  stillicidio di perdite di parlamentari, che le opposizioni stanno subendo, in un momento così cruciale, quale questo che si sta vivendo per la vita istituzionale della nazione, i principali responsabili sono proprio i  leaders delle varie formazioni politiche. Non debbono lamentarsi, pertanto, se le manovre dell’ avversario politico sortiscono questo effetto, per loro,  tanto nefasto. Perché quei parlamentari, oggi rivelatisi tanto inaffidabili ed esposti al disprezzo ed al ludibrio generale, sono stati loro a sceglierli, riponendo in essi fiducia, considerandoli validi collaboratori. Ed è significativo questo risultato ottenuto in momenti tanto decisivi e fondamentali. Perché il sistema del do ut des, del mercimonio dei voti, applicato solo al fine di ottenere consensi, già implicava, inevitabilmente, le conseguenze negative che stiamo a registrare. Chi candida un personaggio a prescindere dalle sue qualità intrinseche, ma tenendo solo conto dei voti che fa confluire nelle liste del suo partito, attraverso metodi per lo più illeciti, è a conoscenza, perfettamente, del rischio che si avverino fatti come questi illustrati. Cioè che il metodo del voto di scambio usato per conseguire la vittoria elettorale, sia poi seguito anche durante lo svolgimento delle loro funzioni parlamentari. Perché gli orizzonti morali che fanno da sfondo e hanno contrassegnato la loro ascesa politica, saranno gli stessi che li indurranno, senza alcun minimo rimorso di coscienza,  a consumare i più vili tradimenti ai danni della loro stessa compagine politica. Ma, ripeto, di queste verità, i responsabili di partito, sono pienamente a conoscenza. Come minimo è un rischio che, liberamente, hanno deciso di correre, ma, molto spesso, si tratta di andazzi accettati ed a volte coscientemente voluti in modo assai disinvolto e scanzonato. Delle liste elettorali composte da uomini e donne assai poco raccomandabili ci siamo occupati in occasione di un commento alle dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare antimafia, on.le Pisanu, proprio sulla composizione delle liste elettorali per le ultime amministrative. Infatti, egli ha affermato che queste liste erano piene zeppe di mafiosi, uomini che non solo non erano in grado di rappresentare nessuno, ma neppure se stessi.  Ed ecco svelato il motivo per cui, in procinto di una votazione parlamentare sulla mozione di sfiducia al governo, accade persino che parlamentari dell’IDV passino, con un balzo felino, a piedi pari, nella formazione del PDL. Questa realtà di fatto, parrebbe incredibile se non fosse vera, e se, questa disinvoltura nelle candidature di gente inaffidabile anche da parte di partiti che della lotta alla corruzione hanno fatto la loro bandiera, non fosse una circostanza ben conosciuta e assai diffusa. Si sa che le case costruite nella sabbia sono destinate a cadere!
Ma a prescindere da queste considerazioni, rimane il fatto incontrovertibile, che la compravendita di parlamentari è da valutare alla stessa stregua del voto di scambio, previsto e punito dall‘art 416 ter C.P. , che persegue e punisce la compravendita di consenso elettorale, sul presupposto, della lesione dell’ interesse dello Stato al corretto svolgimento delle sue funzioni pubbliche. Infatti, l’elettore, è chiamato ad esercitare il suo diritto di voto in modo libero, senza condizionamenti,  di alcun tipo, nel solo interesse generale al buon funzionamento delle istituzioni. L’elettore nell’esercizio della sua funzione riconosciutagli dalla costituzione, non solo non può subire violenze o condizionamenti di alcun tipo, ma non deve, neppure, essere spinto od indotto a prestare il suo consenso, dietro promessa di compenso in danaro od altre prestazioni, ad esempio favoritismi, specie se di natura illecita.   Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 11 ter del D.L. 8 giugno 1992, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n.356. La Corte di cassazione si è espressa più volte  nel senso che nel reato di scambio elettorale previsto dall’art 416 ter c.p. è sufficiente  che il politico abbia ottenuto promessa  di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di danaro. 
Lo spirito di questa norma è quello di tutelare e salvaguardare il libero convincimento dell’elettore nell’espressione del proprio diritto di voto, in modo da garantire che i candidati eletti risultino essere quelli che veramente godono della fiducia dell’elettorato, sul presupposto che solo nel rispetto dei principi di democrazia si possa realizzare la formazione di una classe politica competente, seria ed onesta.  Sulla base di questa premessa, si è in grado di comprendere l’esistenza di un legame, di un nesso tra le due fattispecie del voto di scambio eseguito nel corso dello svolgimento di libere elezioni e quello, di cui ci occupiamo in questa occasione, perpetrato nel contesto del voto su una mozione di sfiducia in parlamento. Perché,  a ben riflettere, se i principi di democrazia vengono lesi a causa dell’ostacolo frapposto dal pagamento di un prezzo per condizionare il voto nel corso di libere elezioni, vieppiù il loro rispetto verrà impedito da una qualunque forma di contropartita diretta a condizionare il libero esercizio del diritto di voto da parte del parlamentare  che già è nel pieno esercizio delle sue funzioni. L’esistenza di un’ organizzazione associativa preordinata al conseguimento di quel particolare scopo, farebbe, addirittura, scattare il disposto del terzo comma dell’art.416 bis  in tema di associazioni di tipo mafioso. 
L’art 67 della costituzione “Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”  non ha, al riguardo, alcuna incidenza, in quanto esso non tiene conto dei casi di condizionamenti esterni al libero convincimento del parlamentare, il quale è chiamato a far uso della propria capacità di libera determinazione, senza vincolo di mandato, ma a patto che sia veramente libera, cioè senza interferenze e condizionamenti esterni. Il mercimonio, il do ut des, la controprestazione, non solo se data, ma pure se solamente promessa, fa scattare l’applicazione dell’art.416 ter, sul voto di scambio, in quanto la funzione pubblica esplicata dal parlamentare non è stata esercitata nell’interesse generale della nazione, per il bene dello Stato, ma solo nell’interesse privato, individuale, personale del parlamentare, che, pertanto, commette anche reato di cui all’art. 319 C.P. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d‘ufficio“.